Art. 1.
(Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni argentine).

      1. Al fine di realizzare un parziale indennizzo a favore dei titolari di obbligazioni pubbliche argentine, che ne risultano intestatari alla data del 20 dicembre 2001, coincidente con l'accertamento del primo default dello Stato argentino, gli istituti di credito, autorizzati ad operare in Italia ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che hanno collocato le suddette obbligazioni devono provvedere all'acquisto delle medesime nei confronti dei propri clienti sottoscrittori, secondo le seguenti modalità e disposizioni:

          a) i titolari delle obbligazioni beneficiari devono essere esclusivamente persone fisiche con cittadinanza italiana;

          b) l'operazione riguarda le obbligazioni emesse da emittenti pubblici della Repubblica argentina ed è effettuata adottando come prezzo il 70 per cento del valore di acquisto dei titoli consegnati per il rimborso dai soggetti di cui alla lettera a), fino ad un limite massimo di rimborso non superiore a 50.000 euro;

          c) i soggetti interessati hanno facoltà di aderire alla proposta di acquisto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4; l'adesione comporta la rinuncia automatica ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti dell'istituto di credito acquirente.

      2. La Banca d'Italia, con propri provvedimenti, è autorizzata a concedere agli istituti di credito che effettuano gli acquisti

 

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di cui al comma 1 un rimborso dell'onere sostenuto nella misura del 20 per cento.
      3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2, la Banca d'Italia è autorizzata a istituire un fondo alimentato da:
          a) gli utili netti residui previsti dall'articolo 39, secondo comma, dello statuto della Banca d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2006;
          b) una percentuale della consistenza dei sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
          c) una percentuale prelevata dal fondo dei sistemi di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

      4. La Banca d'Italia adotta idonee forme di pubblicità delle disposizioni stabilite dalla presente legge; allo scopo di consentire ai beneficiari l'esercizio della facoltà prevista alla lettera c) del comma 1, pubblica altresì nella Gazzetta Ufficiale i decreti relativi alle modalità con cui aderire alle proposte di acquisto.
      5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto agli istituti di credito interessati di procedere all'aumento dei costi dei servizi bancari per un periodo di ventiquattro mesi.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la Banca d'Italia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della presente legge.

 

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